IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
              IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
                       E GLI AFFARI REGIONALI
  Visto l'art.  11  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
concernente la concessione di contributi alle regioni, ai fini  della
realizzazione  di  centri  di  prima accoglienza e di servizi per gli
immigrati extracomunitari;
  Visto l'art. 2 del relativo regolamento, approvato con decreto  del
Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il Ministro per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali, n. 244 del 26 luglio 1990;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
1991, di assegnazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n.  39,
dello  stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la
realizzazione dei suddetti centri di prima accoglienza e  di  servizi
per l'anno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 224 del 24 settembre 1991;
  Viste   le   precisazioni   della  provincia  autonoma  di  Bolzano
concernenti  l'esigenza  dell'assegnazione  diretta  alla   provincia
autonoma del contributo in questione;
  Ritenuto di dover accogliere tali precisazioni in quanto il termine
"regioni"  contenuto  nella legge succitata deve intendersi riferito,
nel caso della regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di
Trento e di Bolzano per le materie di loro competenza esclusiva;
   Considerata pertanto la necessita' di modificare  il  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 9 agosto 1991 e di integrarlo
con la espressa menzione delle suddette province autonome;
  Sentito il Ministro per gli affari sociali;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  17
aprile  1991  di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per
gli italiani all'estero e l'immigrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'indicazione "Trentino" contenuta nel  prospetto  di  ripartizione
del  contributo  assegnato  a ciascuna regione, di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto  1991,  e'
cosi' modificata:
                                                         (in milioni)
                                                              ---
Trentino-Alto Adige:
  provincia autonoma di Trento. . . . . . . . . . .            155
  provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . . . .            195
 
          Nota in lingua italiana:
             Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa
          la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pagina
          44  della  presente  Gazzetta  Ufficiale l'avviso in lingua
          tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574,
          mediante il quale si da' notizia del  Bollettino  ufficiale
          della  regione  Trentino-Alto  Adige in cui e' riportata la
          pubblicazione  integrale  in   lingua   tedesca   dell'atto
          amministrativo in argomento.
          Nota in lingua tedesca:
             Der   Hinweis   in  deutscher  Sprache  auf  den  obigen
          Verwaltungsakt gemass Artikel 5 Absatze 2 und 3 des Dekrets
          des Prasidenten der Republik vom 15. Juli  1988,  Nr.  574,
          steht    auf    der    Seite    44   dieser   Ausgabe   des
          Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in
          welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol
          der genannte  Verwaltungsakt  vollinhaltlich  in  deutscher
          Sprache wiedergegeben wird.